IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, della legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  rubricato
«Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera
a) che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite  norme  finalizzate   a   «individuare,   ai   fini   della
predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni
di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono  obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante
disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1,  comma
1, citato, il modello unico di dichiarazione e' adottato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,
ove si prevede che, a seguito  dell'adozione  del  modello  unico  di
dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,  con
proprio decreto, gli aggiornamenti del modello; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha  come
riferimento, gli «obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme
elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di  «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti
speciali per talune attivita' economiche; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, recante «Disposizioni urgenti  per  la  crescita  economica  nel
Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE, relativa ai  rifiuti  di  pile  e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature  elettriche
ed elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849,  che  modifica
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92  della  Commissione
del  21  gennaio  2022  recante  «Modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il  formato
per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»; 
  Vista la decisione 2001/753/CE della Commissione,  del  17  ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 2005/270/CE  della  Commissione,  del  22  marzo
2005, come modificata con  decisione  di  esecuzione  2018/896  della
Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le  tabelle  relative
al sistema di  basi  dati  ai  sensi  della  direttiva  94/62/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti  di
imballaggio; 
  Vista la decisione 2005/293/CE della  Commissione,  del  1°  aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli
obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 2009/851/CE della Commissione, del  25  novembre
2009, che  istituisce  un  questionario  ai  fini  dell'attivita'  di
rendicontazione degli Stati membri  in  merito  all'attuazione  della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; 
  Vista la decisione 2011/753/UE della Commissione, del  18  novembre
2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare  il
rispetto degli obiettivi di  cui  all'art.  11,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che  adotta  il  «Regolamento
recante disciplina della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  di
determinate tipologie di  combustibili  solidi  secondari  (CSS),  ai
sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  28  marzo
2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina  della  cessazione  della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso  ai  sensi  dell'art.
184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Vista la decisione delegata (UE) 2019/1597 del 3  maggio  2019  che
integra  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio per quanto riguarda  una  metodologia  comune  e  requisiti
minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti
alimentari; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della  Commissione,
del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica
e la comunicazione dei  dati  relativi  alle  discariche  di  rifiuti
urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che  abroga
la decisione 2000/738/CE della Commissione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2019/665  della  Commissione
del  17  aprile  2019  che  modifica  la  decisione  2005/270/CE  che
stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della
direttiva 94/62/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004  della  Commissione
del 7 giugno 2019  che  stabilisce  le  regole  per  il  calcolo,  la
verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che
abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193  della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il  calcolo,  la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la
presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio  sui  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di  rifiuto  da  prodotti
assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del 31 marzo 2020, n. 78 «Regolamento  recante
disciplina della cessazione della qualifica di  rifiuto  della  gomma
vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso,  ai  sensi  dell'art.
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del 22 settembre 2020, n. 188  che  adotta  il
«Regolamento recante disciplina della cessazione della  qualifica  di
rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1752  della  Commissione
del  1°  ottobre  2021  recante  «Modalita'  di  applicazione   della
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione  dei  dati
sulla raccolta differenziata dei rifiuti  di  bottiglie  di  plastica
monouso per bevande»; 
  Vista la delibera  ARERA  del  3  agosto  2021,  n.  363/2021/R/RIF
recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti  (MTR-2)  per  il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 
  Vista la determina  ARERA  del  4  novembre  2021,  n.  2/DRIF/2021
recante «Approvazione degli schemi tipo  degli  atti  costituenti  la
proposta tariffaria e  delle  modalita'  operative  per  la  relativa
trasmissione   all'Autorita',   nonche'   chiarimenti   su    aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del  servizio  integrato  dei
rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2)  per
il secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21
gennaio 2022 - Supplemento ordinario - n.  4,  recante  «Approvazione
del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  27
settembre 2022, n. 152, recante il  «Regolamento  che  disciplina  la
cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  dei  rifiuti   inerti   da
costruzione e demolizione  e  di  altri  rifiuti  inerti  di  origine
minerale,  ai  sensi  dell'art.  184-ter,  comma   2,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Vista la nota  n.  19579  del  14  luglio  2022  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ha  richiesto  al  Ministero
dell'interno, al Ministero dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
della transizione ecologica, al Ministero della salute,  all'ISPRA  -
Istituto superiore per  la  ricerca  e  la  protezione  ambientale  e
all'Unioncamere - Unione  delle  Camere  di  commercio,  industria  e
artigianato,  di  comunicare  se   ritenessero   necessario,   ovvero
opportuno, apportare modifiche ed  integrazioni  al  vigente  modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD); 
  Vista la nota n.  22407  dell'8  agosto  2022,  con  la  quale,  il
Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la necessita' di
procedere  all'aggiornamento,  per  l'anno  2023,  del   modello   di
dichiarazione ambientale (MUD), rappresentando di  avere  avviato,  a
tal fine, un'interlocuzione con l'ISPRA - Istituto superiore  per  la
ricerca e la protezione ambientale; 
  Vista la nota n. 158257 del 15  dicembre  2022,  con  la  quale  il
Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    in
collaborazione  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca   e   la
protezione ambientale - ISPRA, ha trasmesso una proposta di  versione
aggiornata del vigente modello  di  dichiarazione  ambientale  (MUD),
predisposta  al  fine  di  consentire  di  acquisire,  attraverso  il
modello, i  dati  relativi  ai  rifiuti  da  tutte  le  categorie  di
operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea; 
  Vista la nota n. 195 del 3 gennaio 2023, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Ministero dell'interno, al
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  al  Ministero  della
salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione
ambientale e all'Unioncamere -  Unione  delle  Camere  di  commercio,
industria e artigianato, lo schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  recante  l'aggiornamento  del  modello   di
dichiarazione   ambientale   (MUD),   predisposto    dal    Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  chiedendo   di   far
pervenire una nota di condivisione dello schema del provvedimento,  o
eventuali osservazioni; 
  Viste le note di condivisione: 
    a) n. 470 del 10 gennaio 2023 di Unioncamere  -  Unione  italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    b) n. 890 dell'11 gennaio 2023 del Ministero della salute; 
    c) n. 1498 del 12 gennaio 2023 dell'ISPRA  -  Istituto  superiore
per la ricerca e la protezione ambientale; 
    d) n. 3383 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'interno; 
    e) n. 913 del 13 gennaio 2023 del Ministero delle imprese  e  del
made in Italy; 
    f) n. 730 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Alfredo  Mantovano  e'  stata
conferita la delega per la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del  17  dicembre  2021  e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al
presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70. 
  3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2023 
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Mantovano          

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 596 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati al  presente  decreto  sono  consultabili  sul  sito
istituzionale  del  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).